
handle: 11580/60051
Il principio sancito dall’art. 649 c.p.p. — che si sostanzia nel divieto di sottoporre l’imputato, prosciolto o condannato con decisione irrevocabile, ad un nuovo giudizio per il medesimo fatto — risponde, essenzialmente, ad una duplice esigenza. Viene in rilievo, sotto il profilo oggettivo, la necessità di prevenire decisioni contrastanti e di evitare il dispendio di risorse processuali causato dalla duplicazione dell’accertamento penale. Dal punto di vista soggettivo, invece, il principio è chiara-mente volto alla tutela della persona sottoposta a procedimento penale, garantita dalla consunzione del potere di esercizio del magistero punitivo conseguente alla regiudicata. Storico limite ad un’attività tipicamente sovrana dello Stato, quale è il potere giurisdizionale, il ne bis in idem assume implicazioni nuove e di notevole rilievo — sollevando, peraltro, questioni anche estranee alla sua ratio tradizionale — se analizzato nella prospettiva del diritto internazionale
diritto processuale penale, processo penale, Corte di Giustizia Europea, diritto internazionale
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