
handle: 11573/1248998
L'interrogativo che si presenta allo studioso è se l'alea sia inquadrabile, con rigore, in una nozione dotata di giuridica rilevanza, oppure sia un concetto metagiuridico, o, ancora, rappresenti una sintesi verbale di problematiche differenti e, talvolta, discordanti, riconducibili ad una pluralità di fattispecie, variamente disciplinate dal legislatore. L'analisi della locuzione «alea normale» e delle diverse fattispecie aleatorie, conduce invece a rifiutare l'idea di un univoco concetto di alea, in cui la difformità di disciplina corrisponderebbe ad un distinto «grado» di aleatorietà, nell'ambito di un medesimo fenomeno qualitativo. Piuttosto, sembra di poter delineare una pluralità di punti di vista dai quali prendere in considerazione l’«alea», senza, peraltro, che questa assuma un suo autonomo rilievo giuridico. In particolare e, in estrema sintesi, oltre alle nozioni già ampiamente dibattute in dottrina di alea economica e alea giuridica, o in senso tecnico, si può indicare anche l'alea propria delle tecniche attuariali, in cui la peculiare connessione tra impresa, contratto e procedimenti matematici induce il legislatore a dettare regole specifiche. Un altro profilo interessante dell’alea economica, in qualche modo connesso all’alea dei procedimenti tecnico-attuarialio, è offerto dall’intera disciplina dei contratti cd. finanziari e dalle norme in materia di obbligazioni pecuniarie e di tasso degli interessi legali; in essa si rileva da un lato la variabilità delle prestazioni, che può essere ricondotta all’alea economica, dall’altro sia la connessione peculiare tra impresa e contratto che sembra avvicinare queste ipotesi all’alea dei procedimenti attuariali. Si rivela anche una radicale diversità di piani tra aleatorietà e sopravvenienza. L’alea in senso tecnico non può mai consistere nell’assunzione del rischio di una sopravvenienza, poiché questa è evento imprevedibile che «sopraggiunge» nel corso del rapporto contrattuale e può valutarsi soltanto in relazione alle peculiarità del negozio che le parti hanno posto in essere. In altre parole, se i contraenti concludono un negozio – quale che esso sia – non può considerarsi imprevedibile il realizzarsi della funzione propria di quell’accordo attraverso il meccanismo caratteristico di quella struttura In conclusione, l'ordinamento non prende in considerazione l'alea dotandola di una peculiare disciplina, ma si occupa, nella molteplicità di situazioni comunemente denominate aleatorie, di una pluralità di figure che disciplina separatamente in ragione dell'eterogeneità degli interessi in gioco.
alea; contratto aleatorio; rischio
alea; contratto aleatorio; rischio
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